Imposta di Soggiorno
Ultimo aggiornamento: 27 dicembre 2024, 11:22
Informazioni per ospiti e gestori
A partire dal 1 gennaio 2025 è istituita l’Imposta di Soggiorno
Presupposto dell’Imposta
E’ il soggiorno di tutti i soggetti non residenti nelle strutture ricettive del territorio comunale di Melegnano
L’imposta è corrisposta, dai suddetti soggetti, ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei corrispettivi, nel caso di contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo.
In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l’imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell’obbligazione tributaria.
L’imposta è applicata fino ad un massimo di 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi. Dal 15 (quindicesimo) giorno di soggiorno consecutivo in poi l’imposta non è dovuta.
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i residenti nel Comune di Melegnano;
b) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
d) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza di Regione Lombardia, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente.
e) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali e beneficiari dell’indennità di accompagnamento e/o un loro accompagnatore;
f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
h) i volontari facenti parte di associazioni di volontariato che prestano servizio in occasione di calamità;
i) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
l) il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Melegnano che svolge attività lavorativa nella medesima.
Riduzioni
Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno:
a) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, facenti parte di gruppi sportivi riconosciuti partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ovvero organizzati nel territorio provinciale
Tariffe
Tipologia di struttura |
Tariffa Giornaliera |
Alberghi 4 e 5 stelle |
€ 3,00 |
Alberghi 1,2,3 stelle |
€ 2,00 |
Country House Residenze di Campagna |
€ 2,00 |
Case e Appartamenti per Vacanze |
€ 2,00 |
Ostelli e Case Religiose di Ospitalità |
€ 2,00 |
Locazioni Uso Turistico |
€ 2,00 |
Campeggi |
€ 2,00 |
Residenze D'epoca e Alberghi Diffusi |
€ 2,00 |
Affittacamere |
€ 2,00 |
Bed And Breakfast |
€ 2,00 |
Agriturismi |
€ 2,00 |
Tutte le altre strutture ricettive previste dalla normativa regionale e nazionale |
€ 2,00 |
Regolamento
Informazioni più dettagliate, circa: le modalità di applicazione dell’imposta, le richieste di esenzione e riduzione, nonché su versamenti, accertamenti e sanzioni sono disponibili nel Regolamento istitutivo dell’imposta, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale, n.74 del 27 novembre 2024.
Istruzioni per i Gestori delle Strutture Ricettive e Intermediari nelle locazioni brevi
Accreditamento al software di Gestione dell’Imposta
I gestori delle strutture ricettive devono registrarsi alla piattaforma software Soggiorniamo messa a disposizione dal Comune di Melegnano.
La piattaforma consente di:
- Compilare i bollettini online, sostitutivi di quelli cartacei, per il rilascio delle ricevute di pagamento dell’imposta di soggiorno
- Inoltrare il riepilogo trimestrale delle presenze nelle strutture ricettive
- Generare gli avvisi di pagamento PagoPa per il versamento dell’imposta
- Verificare la propria posizione
- Trasmettere il conto di gestione in quanto Agenti Contabili (Modello 21)
Ricevute da rilasciare ai clienti soggiornanti
Il gestore della struttura ricettiva non titolare di partita iva che riscuote l'imposta di soggiorno è tenuto a rilasciare una ricevuta nominativa (bollettino) recante l'importo versato a titolo di imposta per la durata del soggiorno
La ricevuta per gli ospiti, da stampare e consegnare oppure da spedire via email, è scaricabile sul proprio computer dalla piattaforma SoggiorniAmo
Il gestore della struttura ricettiva titolare di partita iva, può riscuotere il tributo secondo le modalità di cui sopra per i non titolari o in alternativa riportarlo nella fattura fiscale emessa e rilasciata al cliente con la dicitura “operazione esclusa da IVA ex art.15 del D.P.R. 633/1972"
Attenzione: la compilazione dei bollettini online consente, in modo automatico, il riepilogo delle presenze tramite l‘acquisizione automatica dei dati inseriti, ed in questo modo restituisce l'importo da versare
Comunicazione e Versamenti Trimestrali
Trimestre |
Termine |
1° trimestre (gennaio, febbraio, marzo) |
15 aprile |
2° trimestre (aprile, maggio, giugno) |
15 luglio |
3° trimestre (luglio, agosto, settembre) |
15 ottobre |
4° trimestre (ottobre, novembre, dicembre) |
15 gennaio |
Entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, l’imposta di soggiorno riscossa nel trimestre è oggetto di comunicazione periodica e versamento.
Il gestore inserirà i propri dati in SoggiorniAmo tramite un percorso guidato e contestualmente il software genererà un avviso di pagamento tramite PagoPA, scaricabile in tempo reale.
La Comunicazione Periodica Trimestrale deve contenere le seguenti informazioni:
- numero ospiti paganti ed esenti (o agevolati)
- numero pernottamenti imponibili ed esenti (o agevolati)
- importo complessivo dovuto
In caso di mancanza di ospiti presso la struttura, la comunicazione periodica di pagamento a zero andrà comunque trasmessa.
In caso di sospensione dell’attività ricettiva, vi è un obbligo di comunicazione del gestore all’Ufficio Tributi
Dichiarazione Annuale
I gestori sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ministeriale annuale ai fini dell’imposta di soggiorno, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta.
Nel portale dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il modello per la presentazione/trasmissione della dichiarazione annuale relativa all'imposta di soggiorno.
Il modello dichiarativo va trasmesso esclusivamente mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate Fisconline/Entratel, o rivolgendosi a un soggetto abilitato per legge (CAF, Commercialisti, Fiscalisti);
La dichiarazione non deve essere trasmessa al Comune ma esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
Conto di gestione / modello 21
I gestori delle strutture ricettive sono Agenti Contabili e come tali tenuti alla compilazione e trasmissione del conto di gestione (Modello 21) entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di imposta. La trasmissione avviene tramite la piattaforma SoggiorniAmo.
Conservazione della documentazione
Il gestore, infine, è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo per cinque anni, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili controlli, anche tributari, da parte del Comune
Sanzioni
Si riportano alcune delle sanzioni per i Gestori in caso di violazione degli obblighi previsti.
Omesso versamento. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato.
Trova applicazione l’istituto del Ravvedimento Operoso.
Omessa dichiarazione. Al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.
Omesso accreditamento alla piattaforma di Gestione dell’Imposta. Al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta in caso di omesso accreditamento al portale telematico di gestione dell’imposta, violazione dell’obbligo di informazione alla clientela relativo all’applicazione, entità ed esenzione dell’imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.
Controversie
Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria.
Ulteriori Informazioni
Informazioni più dettagliate, circa: le modalità di applicazione dell’imposta, accertamenti, versamenti e sanzioni sono disponibili nel Regolamento istitutivo dell’imposta, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale, n.74 del 27 novembre 2024